ELIMINAZIONE VOUCHER E POSSIBILI FORME ALTERNATIVE

voucher

Come noto, il D.L. 25/2017 ha abolito i c.d. voucher per lavoro accessorio, lasciando solo la possibilità di utilizzare quelli già acquistati alla data di entrata in vigore della norma (17 marzo 2017) entro il 31 dicembre 2017. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, a fine marzo scorso, ha fornito un proprio approfondimento, al fine di valutare eventuali forme alternative al lavoro accessorio. Queste le tipologie analizzate:

Contratto di somministrazione

Tale contratto vede la presenza di 3 distinte parti:

1. la società di somministrazione, titolare del rapporto di lavoro;

2. il lavoratore, ovvero colui che presta la propria opera;

3. l’utilizzatore, ossia colui che riceve la prestazione d’opera.

Un rapporto triangolare, con sue specifiche peculiarità, che offre certamente flessibilità, ma che non pare adatto a coprire quelle necessità dovute a lavori genuinamente accessori e occasionali. Il costo di tale strumento, oltretutto, oltre alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi applicabili, risente della percentuale di guadagno relativa al servizio prestato dalla società di somministrazione.

Collaborazioni coordinate e continuative

Tale forma contrattuale, dopo la scomparsa del c.d. lavoro a progetto e il ritorno alle forme collaborative previgenti, non sembra configurarsi quale alterativa ai voucher, stante il connotato collaborativo, e la sua forma continuativa, che non si addicono a lavori di tipo accessorio. Il fatto stesso che non siano consentite al committente alcune proprie determinazioni, ad esempio di stabilire un orario di lavoro ovvero di determinare in maniera precisa le mansioni da esplicare, rendono tale forma poco adatta alla soluzione del problema in esame. Su tale forma non è possibile una comparazione diretta di costo con i voucher.

Contratto di lavoro intermittente

Conosciuto anche come lavoro a chiamata, tale forma di contratto sembra la più oggettivamente vicina a quella prevista dai voucher. C’è tuttavia da sottolineare come, nel caso dell’intermittente, si tratti di una vera e propria forma di lavoro subordinato (cosa questa non sussistente nel lavoro accessorio), con tutte le conseguenze in ordine agli adempimenti burocratici di legge. Il fatto di prevedere il lavoro soltanto in caso di chiamata offre senz’altro un’estrema flessibilità di utilizzo. Il costo del lavoro, tuttavia, risulta più elevato, rispetto all’utilizzo dei voucher, specialmente per la casistica comprendente l’indennità di disponibilità, legata all’obbligo, da parte del lavoratore, di rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

Gestione del periodo transitorio – MAGGIO 2017

Condividi