Incremento della somma aggiuntiva “c.d. quattordicesima” (Legge Stabilità 2017)

Con il messaggio n. 1366/17 in esame, l’Inps ha fornito le prime istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.

L’art. 1, comma 187, Legge n. 232/16 (Legge Stabilità 2017) ha incrementato la misura della somma aggiuntiva di cui al D.L. n. 81/07, conv. modif. Legge 127/07, prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del F.P.L.D. e ha previsto che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato T.M., determinandone la relativa misura.

Inoltre, le nuove disposizioni hanno sostituito la Tabella A di cui alla Legge n. 207/07, istitutiva della somma aggiuntiva in argomento.

Trattamento Minimo 2017

mensile = € 501,89
annuale = € 6.524,27
annuale x 1,5 = € 9.786,86
annuale x 2= € 13.049,14

Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017, di cui alla Tab. A, (all. D, art.1, co 187, lett. a), L. 232/16).

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo
Fino a 15 Fino a 18 437
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 546
Oltre 25 Oltre 28 655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo
Fino a 15 Fino a 18 336
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420
Oltre 25 Oltre 28 504

La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del F:P.L.D. e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017.

L’Istituto ha ricordato che il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.

Per quanto non innovato dalle disposizioni in esame, l’Inps rinvia alle istruzioni fornite con la circ. n. 119/07 e, per la gestione pubblica con la circ. n. 26/07, nonché con i messaggi annualmente pubblicati.

Condividi