Con il messaggio n. 828/2017, l’Inps ricorda che, ai sensi della Legge di Bilancio 2017, i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno in corso e sono pari a 2 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Al congedo obbligatorio si applica la disciplina del D.M. 22 dicembre 2012.  Per godere della prestazione sono tenuti a presentare domanda all’Inps  i soli lavoratori per i quali  il pagamento delle indennità è effettuato direttamente dall’Istituto, mentre i lavoratori per i quali  le indennità sono anticipate dall’azienda devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza presentare domanda all’Inps, perché le giornate di congedo fruite sono comunicate con il flusso UniEmens.

Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e, pertanto, non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Inps.

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