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Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali

Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e nuova gestione illeciti diffida annuale

Con circolare 121 del 5 luglio 2016, alla quale si rimanda per un’analisi dettagliata, l’INPS ha illustrato il nuovo quadro normativo riferito alla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
La sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 resta confermata per la sola ipotesi in cui l’omesso versamento sia superiore all’importo di euro 10.000 annui. Nell’ipotesi, invece, in cui l’importo dell’omissione non superi la predetta soglia e pertanto risulti inferiore o almeno pari a euro 10.000 annui, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Resta confermata anche nella nuova formulazione della norma l’ipotesi di non punibilità con la sanzione penale ovvero con la sanzione amministrativa qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Si richiama la vostra attenzione, in particolare, sul nuovo regime sanzionatorio (integralmente illustrato nella predetta circolare 121).
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Questa fattispecie dequalificata in illecito amministrativo ai sensi dell’art. 3 comma 6 del d.lgs n. 8/2016, prevede che il procedimento sanzionatorio sia regolato, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro, dagli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981. La notifica dell’accertamento della violazione costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982 n. 890.
Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell’autore dell’illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall’art. 2, co. 1-bis – da euro 10.000 a euro 50.000.
Con il medesimo atto verrà inoltre comunicato che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981.
Si sottolinea che la sanzione ridotta si applica nel caso di pagamento integrale nei termini previsti.
Le modifiche introdotte dalla nuova formulazione della norma in trattazione hanno comportato la necessità di operare gli opportuni interventi di adeguamento procedurali per consentire la gestione delle due diverse ipotesi di illeciti, una di natura penale e
l’altra di carattere amministrativo, e l’aggregazione dei periodi per ciascuna annualità che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui. Si precisa che il computo dell’annualità comprende i periodi compresi tra il mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata e il mese di novembre della medesima annualità (es 12/2014 a 11/2015).
E’ stata ora resa disponibile tale nuova procedura e le sedi stanno quindi per emettere le nuove diffide o ordinanze/ingiunzioni.

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