Entro il 20 ottobre 2016 i contribuenti decaduti – alla data del 1° luglio 2016 – dal beneficio della rateazione dei debiti tributari possono esservi riammessi, fino ad un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta utilizzando il modello RR1.
La novità riguarda non solo le rateazioni con Equitalia, ma anche quelle con l’Agenzia delle Entrate, per le quali la decadenza sia avvenuta dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016: anche in questo caso, quindi, il contribuente può ottenere, a semplice richiesta (da presentare, a pena di decadenza, sempre entro il 20 ottobre 2016), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.
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