L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.13/E del 22 aprile, ha offerto chiarimenti in merito a termini e modalità degli adempimenti necessari a consentire la riammissione ai piani di rateazione. La Legge di Stabilità, infatti, ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
Viene precisato che la riammissione è limitata alle imposte dirette (Irpef, Ires, addizionali e Irap).
Per essere riammesso alla rateazione il contribuente deve semplicemente effettuare, entro il 31 maggio 2016, il versamento della prima delle rate scadute. A tal fine occorre compilare il modello F24, utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento mediante consegna diretta presso l’Ufficio oppure per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza è indispensabile affinché l’Ufficio proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento, con relativo ricalcolo delle rate.
Viene infine chiarito che, ripreso l’iter della rateazione, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito, comporta la decadenza definitiva dal beneficio.
(Agenzia delle Entrate, circolare 22/4/2016, n.13/E)