LAVORO INTERMITTENTE – ELENCO ATTIVITÀ DISCONTINUE

Il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello n.10 del 21 marzo, ha chiarito la corretta interpretazione dell’art.13, co.1, D.Lgs. n.81/15, confermando che, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, è possibile riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n.2657/23, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.

La tabella suddetta è infatti da considerarsi ancora vigente in forza della disposizione di cui all’art.55, co.3, D.Lgs. n.81/15, secondo cui, in assenza di contrattazione collettiva e ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art.13, co.2, del D.Lgs. n.81/15, “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Il decreto in questione è il D.M. 23 ottobre 2004, che rimanda alle ipotesi indicate dal R.D. n.2657/23 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

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