Con il decreto 151/2015 sono state apportate sostanziali modifiche al sistema sanzionatorio previsto dal Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazione prevista dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, oppure nel caso non abbia adempiuto all’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica l’importo della sanzione deve essere raddoppiato o addirittura triplicato se la violazione si riferisce a più di 5 o a più di 10 lavoratori.
Sanzioni – Art. 18 e 55 D.lgs. 81/2008 | |
Obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica | Ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
Obbligo di sottoporre i lavoratori che si occupano di movimentazione manuale dei carichi alla sorveglianza sanitaria. | Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
Obbligo di formare in maniera adeguata ogni lavoratore in materia di sicurezza e salute. | Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Obbligo di lavoro di fornire una formazione adeguata e specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali. | Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione antincendio e al primo soccorso. | Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda da 1.200 a 5.200 euro |