SACCHETTI PER ASPORTO MERCI

SANZIONI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013
Dal 1° gennaio 2013 scattano le sanzioni per chi metterà in commercio shopper per l’asporto merci non conformi.Il Ministero dell’ambiente ha fatto ulteriore chiarezza sulle tipologie di shopper commercializzabili fino all’emanazione del nuovo decreto.
Ricordiamo quindi che possono essere commercializzati solamente:
· sacchetti monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile (conformi alle specifiche UNI EN 13432:2002);
· sacchetti realizzati con altri polimeri (materiali non compostabili) che però rispondono a precisi requisiti che li qualificano come riutilizzabili.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista consiste nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

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